SUPER GREENPASS

DECRETO LEGGE "SUPER GREENPASS"

Il Super green pass è approdato in Gazzetta Ufficiale. Confermato l’obbligo vaccinale per il personale scolastico.

IL DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 in G.U.

Dal 15 dicembre 2021 l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione dal Covid è da adempiersi sia in relazione alla prima dose, per tutti coloro che ad oggi avevano rifiutato di somministrarsi al vaccino; sia in relazione alla somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.

Un obbligo che spetta a tutto il comparto scuola, quindi al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.

Le tempistiche

Il decreto chiarisce anche alcuni aspetti relativi alle tempistiche. Il docente o Ata, per adempiere all’obbligo vaccinale, dovrà produrre, entro cinque giorni dalla sollecitazione del suo dirigente scolastico, la documentazione comprovante:

  • l’effettuazione della vaccinazione
  • oppure l’attestazione relativa all’essere dispensati per fragilità,
  • oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito.

A vaccinazione avvenuta, i neo vaccinati – chiarisce il decreto – dovranno produrre la relativa certificazione entro tre giorni dalla somministrazione.

I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni indicate, qualora verifichino per il personale obbligato l’assenza di vaccinazione o la mancata presentazione della richiesta di vaccinazione, invitano i lavoratori interessati a produrre entro cinque giorni la documentazione relativa alla vaccinazione, al differimento o all’esenzione dalla stessa, ovvero la richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dall’invito e da trasmettere entro tre giorni dalla somministrazione.

In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione entro i termini indicati, i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni indicate accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale, ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato e lo sospendono dall’attività lavorativa e dalla retribuzione, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto.

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